ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2)
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza
di una concessione è consentita, in luogo
dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103,
la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile
è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito
degli eventuali contributi del concedente,
per il numero degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di
modifica della durata della concessione, la quota
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata
a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo
dei beni, per effetto di sostituzione a costi su periori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti
o trasformazioni, di perdite e di ogni altra
causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile
è rispettivamente aumentata o diminuita,
a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento
o il decremento, in misura pari al relativo
ammontare diviso per il numero dei residui anni di
durata della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e
all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in
deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate
da calcolare sull’investimento complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono
determinate nei singoli casi [...] (3) in rapporto
proporzionale alle quote previste nel piano economico-
finanziario della concessione, includendo
nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche
in deroga alle disposizioni del comma 1
dell’articolo 110.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 23, comma 10,
del testo originario del DL 6.7.2011 n. 98. Tale modifica, tuttavia, non
è stata confermata dalla relativa legge di conversione.
(3) Le parole “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”
sono state soppresse dall’art. 26, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175,
pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia